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Scontrino elettronico: quando basta la fattura cartacea

I contribuenti in regime forfettario che effettuano solo operazioni con fattura possono evitare lo scontrino elettronico ed emettere anche solo quella cartacea. Non c’è obbligo di scontrino elettronico per le operazioni soggette a fattura elettronica: il chiarimento, atteso, arriva dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento (risoluzione 6/2020) che chiarisce una serie di dubbi relativi all’obbligo di scontrino elettronico entrato in vigore dallo scorso primo gennaio 2020. In particolare, vengono specificati tutti i casi in cui interviene l’esonero e le regole previste nel regime transitorio. Innanzitutto, si legge nel provvedimento, non sussiste «obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del dpr 633/1972. Regime forfettario: tutti i dubbi sulle novità 2020 5 Febbraio 2020 Attenzione: significa che anche la fattura cartacea, nei casi in cui è ammessa, può sostituire l’obbligo di scontrino elettronico. L’articolo 21 del sopra citato Testo Unico sull’IVA riguarda infatti l’emissione dell fattura, sia cartacea sia elettronica. La risposta è di particolare importanza per i contribuenti in regime forfettario, che non sono obbligati a emettere fattura elettronica ma rientrano invece nell’obbligo di scontrino telematico. Nel caso in cui effettuino solo operazioni documentate da fattura, non è necessario che emettano lo scontrino elettronico. E, non essendo obbligati alla fattura elettronica, emettono solo documenti cartacei. In generale, le Entrate spiegano che la legge sulla memorizzazione elettronica dei corrispettivi non modifica le regole sulla fatturazione. I contribuenti a partita IVA che svolgono le attività esonerate elencate nei decreti ministeriali dell’Economia del 10 maggio 2019 e del 24 dicembre 2019, restano esonerati dall’obbligo di scontrino elettronico.   Mancata trasmissione corrispettivi: come evitare le sanzioni 16 Gennaio 2020 Per quanto riguarda il periodo transitorio (senza sanzioni), che riguarda coloro i quali non hanno ancora un registratore di cassa telematico, devono comunque adempiere una serie di adempimenti da gennaio a giugno 2020:   certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali; inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019; liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.   C’è infine una precisazione per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, i quali sono tenuti allo scontrino elettronico già dal luglio 2019 e quindi non sono più nel semestre di transizione senza sanzioni: il Fisco ha inviato loro lettere di compliance segnalando eventuali anomalie, per consentire loro di fornire chiarimento oppure procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

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fatturazione elettronica: i soggetti esclusi

Guida ai soggetti esonerati dall’emissione obbligatoria della fattura elettronica e alla possibilità di optare comunque per l'e-fattura. L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore ormai da diversi anni, prima solo per alcuni soggetti, poi via via la platea si è estesa. Ancora oggi esistono diversi soggetti esonerati da questo adempimento obbligatorio. Vediamo quali sono.   L’obbligo di fattura elettronica Da giugno 2014 per le operazioni la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria da e verso la Pubblica Amministrazione (B2G), da luglio 2018 l’obbligo è stato esteso anche a subappaltatori e sub-contraenti e alle cessioni di carburanti, ad esclusione di quelle operate presso le stazioni di rifornimento, chiamate ad adeguarsi da gennaio 2019 insieme a tutti i professionisti e le aziende per ogni operazione B2B e B2C. Da settembre 2018 la fattura elettronica è obbligatoria anche per le operazioni in ambito Tax free Shopping.   Fattura elettronica: chi è esonerato Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica: gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190); i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, specialisti, ospedali, farmacie) inviando dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che ancora per l’anno di imposta 2020 non devono e non possono scegliere questa opzione; i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.   E-Fattura come opzione Per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio l’e-fattura rimane una strada percorribile, ovvero possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. Per i forfettari che emettano esclusivamente fatture elettroniche, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento venga ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni.

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Aggiornamento portale fatturazione elettronica attiva (JFE) e Servizio di conservazione (JSDC)

Gentile Cliente, La avvisiamo che Lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 i nostri servizi di fatturazione elettronica attiva (JFE) e di conservazione (JSDC) saranno disattivati per consentire attività di aggiornamento. Le consigliamo di conseguenza di sospendere le attività per evitare eventuali perdite di dati in tale orario. Ci scusiamo per gli eventuali disguidi si dovessero verificare. Di seguito riportiamo le principali novità introdotte. Portale fatturazione elettronica emessa JFE: Inserimento dell'identificativo Sdi nell’estrazione dei dati in CSV Implementazione della funzione che permette il caricamento manuale delle notifiche relative agli stati non pervenute automaticamente dallo SDI Abilitazione della possibilità di gestione delle fatture semplificate Aggiornamento del foglio di stile Enerj Sistema di conservazione JSDC: Unificazione tra componente di versamento e distribuzione in un’unica soluzione chiamata JSDC (sistema di conservazione) Riorganizzazione del menù del Componente di versamento (JCDV) per rendere più fruibili le funzionalità presenti Possibilità di ricercare nei pacchetti di versamento (PdV) con i campi registro e sotto-registro Possibilità di modificare la data di fine template, anche a fronte della presenza di PdV, per adeguarla alla modifica della data all’interno del servizio relazionato Possibilità di rifiutare un PdV quando è in stato "in attesa di conservazione del pdv precedente”

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Aggiornamento portale fatturazione elettronica passiva - JFEP

Avvisiamo i nostri clienti che mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 i nostri servizi di Fatturazione Elettronica Passiva (JFEP) saranno disattivati per consentire attività di aggiornamento. Consigliamo di conseguenza di sospendere le attività per evitare eventuali perdite di dati in tale orario. Ci scusiamo per gli eventuali disguidi che si dovessero verificare. La nuova versione del JFEP aggiunge e migliora alcune funzioni e corregge alcune problematiche riscontrate nella precedente versione. Questo è l’elenco delle principali novità: - In fase di assegnazione di una fattura disabilitata la scelta degli utenti disattivati - Normalizzate le colonne nella sezione “fatture registrate” per uniformarle alla sezione “fatture” - Attivata la gestione della stampa per le fatture con codifiche di file particolari - Modificata la gestione dell’ordinamento delle ragioni sociali anche se il campo non è alimentato

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fattura elettronica, cosa cambia dal 1° luglio 2019

Fattura elettronica, importanti novità in arrivo dal 1° luglio 2019: ecco cosa cambia, tra termine di emissione e sanzioni previste in caso di ritardo nella fatturazione delle operazioni.   Fattura elettronica, si avvicina la data del 1° luglio 2019, giorno a partire dal quale cambia il termine di emissione e la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di trasmissione tardiva al SdI. Dopo i sei mesi di moratoria, che hanno consentito ai titolari di partita IVA di familiarizzare con la nuova modalità di fatturazione elettronica, a partire dal mese di luglio si cambia. La fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni (forse 15, in base a quanto previsto da un emendamento al Decreto Crescita) e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo. Il 1° luglio 2019 sarà anche la data di avvio dell’obbligo di scontrino elettronico che inizialmente coinvolgerà esclusivamente i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Una data da segnare in rosso sul calendario e che rappresenta un altro passo importante nel cammino della digitalizzazione del Fisco italiano. Fattura elettronica, cosa cambia dal 1° luglio 2019: le novità sul termine di emissione Si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019 le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018. La prima grande novità è rappresentata dal termine per l’emissione della fattura elettronica. Se ad oggi i titolari di partita IVA hanno tempo fino alla scadenza della liquidazione IVA periodica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. I 10 giorni di tempo potrebbero tuttavia diventare 15: con un emendamento al Decreto Crescita, per il quale è attesa la conversione in legge entro il prossimo 30 giugno, si punta ad allungare di qualche giorno la scadenza per l’emissione del documento in formato elettronico. In parallelo alle novità relative ai giorni a disposizione dei titolari di partita IVA per l’emissione delle fatture, entrerà in vigore dal 1° luglio anche la lettera g-bis, comma 2, articolo 21, del DPR IVA, il quale introduce tra gli elementi obbligatori anche: “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.” Sanzioni fattura elettronica, termine moratoria dal 1° luglio 2019 La seconda novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarderà la disciplina sanzionatoria in caso di emissione tardiva. Per spiegare cosa cambia è bene partire da quanto previsto dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019, che al comma 1 dell’articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha disposto che: “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:  a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;  b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019” Le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l’altro, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita IVA di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l’emissione entro il termine di liquidazione dell’imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo. Il periodo di clemenza sarà più lungo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e terminerà il 30 settembre prossimo.

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Convegno "La Rivoluzione Digitale e le Innovazioni Tecnologiche per le Aziende" 26 Ottobre 2018

Accogliendo le richieste dei nostri Clienti e non solo loro, che ci chiedono risposte chiare ed esaustive sulle norme che regolano la Fatturazione Elettronica e la Privacy, abbiamo organizzato un evento a tema. Noi siamo pronti...e vorremmo lo foste anche Voi! Prenotatevi cliccando qui Risponderemo, grazie all'ausilio di Consulenti Certificati, a tutti i quesiti che verranno posti ... ed è per questo che...

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